
A gentile richiesta incomincio a compilare quello che potrebbe poi diventare un piccolo “Manuale di sopravvivenza legale, libera e felice in tempi di lock down”, specie se altri amici – giuristi e avvocati in primis, ma anche tutti gli altri – vorranno dare il loro contributo, integrando ed eventualmente correggendo queste note.
A chi blocca ogni accenno di pensiero critico ammonendo al “rispetto delle regole” dobbiamo replicare che le “regole” le conosciamo benissimo, e meglio probabilmente di chi lancia questi moniti-minacce, che conosciamo anche e soprattutto la “gerarchia delle fonti normative”, per cui al vertice c’è la Costituzione, poi ci sono le leggi dello Stato e in ultimo ci sono i provvedimenti amministrativi, come i Dpcm e le Ordinanze regionali. È giunto il momento di opporci al nuovo regime della “biosicurezza”, con ogni strumento legale di resistenza e di lotta. Dobbiamo, infatti, rivendicare la piena legalità dei nostri comportamenti, rovesciando le accuse intimidatorie: fuori dalla legalità si pone chi calpesta la Costituzione, si pone chi usa strumenti amministrativi per limitare o sospendere del tutto libertà e diritti costituzionali, si pone chi interpreta in modo vessatorio le stesse “regole” stabilite dalla normativa emergenziale.
E a mancare di senso civico e di “senso di responsabilità” è sempre chi ignora, calpesta o interpreta in modo ridicolmente riduttivo (“non hai la libertà di infettare gli altri”!, come se fossimo tutti untori) quella che è la fonte e la base della convivenza civile, ossia, ancora una volta, la Costituzione della Repubblica
Ho per ora preso in considerazione solo alcuni punti della normativa emergenziale vigente, che è bene tener presenti – e magari portarsi sempre dietro in fotocopia o sul cellulare per poter rispondere alle eventuali contestazioni degli agenti e per prepararsi il terreno per i ricorsi, nel malaugurato caso in cui si dovesse incorrere in sanzioni. Ma le sanzioni è bene innanzitutto cercare di evitarle, non “obbedendo” in modo cieco e passivo alle “regole”, quando queste limitano gravemente le nostre libertà, ma esaminandole attentamente per utilizzare ogni squarcio nella cortina di ferro che hanno fatto calare sulle nostre esistenze. Restando, come si diceva, nella piena e più autentica legalità
I testi da tener presente sono al momento fondamentalmente due: il primo è il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, che è stato convertito nella Legge n. 35 del 22 maggio 2020 (ho utilizzato il testo coordinato). Questa legge è fondamentale, perché è la base legale di tutti i Dpcm e di tutte le ordinanze regionali successive, che – vale la pena ripeterlo ancora una volta – non sono leggi, ma semplici provvedimenti amministrativi “senza forza di legge”. Il secondo testo è l’ultimo Dpcm, quello del 3 novembre, con la divisione delle regioni in tre fasce. È fondamentale non fidarsi delle sintesi, degli schemini, dei “bignamini” diffusi dai media e neanche delle faq del Ministero, della Regione, della Presidenza del Consiglio, ma far riferimento solo ai testi suddetti.
Sanzioni e ricorsi
Un primo punto è questo: che cosa rischiamo se ci dovesse venir contestata una violazione delle “regole”? Lo leggiamo nell’articolo 4 della Legge 35 e dovrebbe essere ormai noto, ma non si sa mai: la violazione delle misure di “contenimento della pandemia” non costituisce reato – salvo il caso di un positivo in quarantena che viola l’isolamento o salvo che nel corso della violazione non commettiamo un altro e diverso reato – e prevede quindi una sanzione amministrativa, ossia una multa. L’importo massimo di tale sanzione, che era di 3000 euro nel decreto-legge di marzo, è stato ridotto a 1000 euro nella legge di conversione, ma in realtà si applica generalmente la sanzione minima che è di 400 euro, che sono poi ridotti di un terzo, se si paga entro cinque giorni e aumentati invece “fino a un terzo” se la violazione è commessa alla guida di un autoveicolo. È bene quindi chiarire che stiamo parlando di una multa che può andare, a seconda dei casi sopra citati, da 267 euro a 533 euro. Cifra peraltro teorica, quando si ha il fondato sospetto di illegittimità della multa, in quanto queste sanzioni sono impugnabili, in prima istanza di fronte al prefetto – e il ricorso al prefetto è senza oneri e spese – e in seconda istanza di fronte al giudice di pace – e anche questo è un ricorso per il quale non è che ci si debba impegnare la casa. Naturalmente, tutto ciò che diremo di qui in avanti, punta 1. ad evitare che i nostri comportamenti siano sanzionabili e 2. a predisporre le migliori condizioni per aver ragione nel ricorso, se dovessimo essere sanzionati lo stesso. Tuttavia, chi preferisce obbedire e basta alle “regole” così come gli vengono propinate dalla televisione ed ha paura di aver “fastidi” può anche fermarsi qui e non leggere oltre: la garanzia di non essere multati – magari per ignoranza degli stessi provvedimenti da parte dell’agente – non c’è e non c’è neanche la garanzia assoluta di vedersi annullata la sanzione. Ma credo che se siamo qui è perché sappiamo che la vita comporta sempre dei rischi e può salvare la propria libertà, in particolare, solo chi non ha paura di affrontarli questi rischi.

Le Regioni possono adottare provvedimenti “più restrittivi”?
La legge 35 chiarisce un punto su cui c’è molta cattiva informazione: si dice e si pensa comunemente che le Regioni possano sempre adottare misure “più restrittive” di quelle previste a livello nazionale. Non è assolutamente vero. Basta leggere l’articolo 3 della Legge. (foto 3) Queste misure possono essere adottate solo a due condizioni: a) “nelle more dell’adozione dei Dpcm e con efficacia limitata fino a tale momento” e b) “in relazione a specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario verificatesi”. Ne consegue che un’ordinanza regionale che dovesse introdurre ulteriori limitazioni rispetto a quelle già previste in un Dpcm appena pubblicato o che non motivasse l’aggravamento del rischio sarebbe palesemente illegittima. Dovrebbe essere il governo stesso a impugnarla, ma se ciò non avvenisse e se non avessimo intenzione di rispettare un’ordinanza che limita ulteriormente e illegittimamente le nostre libertà costituzionali, già così gravemente compresse, se dovessimo essere sanzionati per questo, se l’agente non accettasse la nostra motivazione, dobbiamo sapere che abbiamo quantomeno una solida base per il ricorso. Parlo del ricorso individuale al prefetto e poi eventualmente al giudice, non di quello al Tar, sia perché ha costi esorbitanti per un singolo cittadino, sia perché con molta e spregiudicata furbizia, sia il governo che i Presidenti di Regione stanno di fatto sottraendo ai cittadini il diritto di impugnare i loro provvedimenti di fronte al Tar: mentre il Tar fissa infatti l’udienza – passano almeno quindici o venti giorni – il Dpcm o l’Ordinanza in questione sono già stati sostituiti da altro Dpcm e altra Ordinanza. È una situazione di grave compromissione dell’ordinamento che dovrebbe essere denunciata dalla stampa e dai giuristi e sulla quale dovrebbe forse intervenire il garante che risiede al Quirinale. Ma finora su questo si è udita solo la voce di qualche avvocato (qualche vero “avvocato del popolo”).
L’ultimo Dpcm, infine, sembra aver ulteriormente ristretto la possibilità dei presidenti di Regione di intervenire con loro provvedimenti che riguardano l’intero territorio (e non singole e circoscritte “zone rosse”), in quanto le misure più restrittive sono già previste con il passaggio dall’una all’altra fascia e la collocazione delle singole Regioni in ciascuna fascia è demandata ad ordinanze del Ministro della Salute, il quale deve anche monitorare “con frequenza almeno settimanale” il permanere o meno dei presupposti che hanno portato ad assegnare la Regione ad una certa fascia e deve emettere eventualmente una nuova ordinanza. I Presidenti di Regione vengono consultati, ma non sembrano avere più alcun potere autonomo deliberativo.

Bisogna sempre indossare la mascherina?
No. Sia nel decreto-legge di ottobre che nell’ultimo Dpcm, a parte i soggetti esclusi a prescindere (bambini sotto i sei anni, chi svolge attività sportiva, chi è affetto da patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina), si prevede che l’uso della mascherina sia obbligatorio “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”. Ciò significa che in campagna, in montagna, in luoghi spopolati – per le loro caratteristiche – ma anche in città, di prima mattina o in strade deserte e dove si può restare a distanza dagli altri rari passanti– per le circostanze di fatto – non si è obbligati ad usare la mascherina (Foto 5).

Si può svolgere attività sportiva e attività motoria? Con quali restrizioni?
Come è noto è stata introdotta la distinzione fra “attività motoria” (camminare) e “attività sportiva” (corsa), obbligando nel primo caso alla mascherina (salvo le situazioni di cui sopra). Vi è ora un’altra differenza fra le due attività, che spesso non viene sottolineata nei “bignamini” redatti dai vari media. Ne parleremo tra un attimo. Va però innanzitutto chiarito un punto importantissimo: la Legge 35, integrando il Decreto del 25 marzo, ha confermato fra le molte misure “urgenti” che si possono adottare con Dpcm e Ordinanze per “evitare la diffusione del Covid 19” la eventuale “limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto”, ma ha aggiunto “garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria”. (foto 2). Ciò significa che nessun Dpcm e nessuna ordinanza regionale potrà più vietare del tutto l’attività sportiva o l’attività motoria (che la pratichino o meno “cinghialoni”). Non c’è più il rischio di essere ridotti a muoversi solo sul tapis roulant casalingo. O almeno, per proibirci di uscire a correre o a camminare dovranno fare una nuova legge.

Vediamo ora che cosa prevede specificamente il Dpcm del 3 novembre. Nelle norme che valgono su tutto il territorio nazionale, salvo le regioni sottoposte a ulteriori restrizioni, e quindi nel caso delle regioni che sono in “zona gialla”, il Dpcm al punto 9 d dell’articolo 1 non fa che ribadire quanto previsto dalla Legge 35: l’attività motoria o sportiva è consentita all’aperto – anche in aree attrezzate e parchi pubblici – nel rispetto delle distanze di sicurezza. Sono invece sospese, come è noto le attività di palestre e piscine. (foto 7). Nelle “zone arancione”, articolo 2, valgono le stesse regole. Nelle “zone rosse” – e qui veniamo al punto su cui si fa confusione, “è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.

Pertanto, l’attività sportiva non è soggetta al vincolo della attività motoria, cioè non si deve svolgere necessariamente “in prossimità della propria abitazione” (che cosa significa poi “in prossimità” è altra difficile questione esegetica), ma si può svolgere dappertutto, senza mascherina, purché all’aperto, in forma individuale e con distanziamento di due metri. Se ne potrebbe dedurre che mentre si può camminare in compagnia, distanziati di un metro, non si possa correre in gruppo, ma in realtà la corsa è sempre “attività individuale” (salvo la staffetta!), anche se fatta in gruppo e dunque vale solo la regola dei “due metri”.
Nelle zone rosse vi è però una ulteriore restrizione: sono chiusi i centri sportivi all’aperto, come ad esempio le piste di atletica, che invece restano aperti nelle zone gialle e arancione (foto 10).

Possiamo uscire solo per motivi di lavoro, di salute e di studio e per fare la spesa?
Veniamo a quella che è certamente la più grave limitazione delle libertà individuali, in spregio all’articolo 16 della Costituzione, che garantisce la libertà di movimento su tutto il territorio nazionale. Limitazione ancora più grave se si pensa che limitando drasticamente la libertà di movimento, si è di fatto limitata la libertà personale, che l’articolo 13 della Costituzione proclama “inviolabile”. Anzi, pare che si sia compressa la libertà di movimento, proprio per limitare indirettamente la libertà personale, aggirando il dettato costituzionale. È il caso del “coprifuoco” dalle 22, misura che, una volta chiusi i locali, è evidentemente del tutto inutile ai fini del contenimento del contagio, visto che nelle ore notturne gli assembramenti non si verificano più, ma che evidentemente serve a scoraggiare e di fatto a impedire le riunioni familiari o tra amici nelle abitazioni private, per cena o nel dopo cena. Non potendo mandare i carabinieri a fare irruzione nelle nostre case, hanno adottato il coprifuoco per impedirci di uscire e di incontrare o ospitare familiari o amici nelle nostre case!
Ma vediamo, ferma restando la eventuale incostituzionalità delle regole, che cosa esse prevedono nell’ultimo Dpcm.
Innanzitutto va detto che, anche volendo osservare scrupolosamente le regole suddette, non saremo mai ridotti alla condizione degli “arresti domiciliari” come è invece accaduto nella scorsa primavera (salvo che non scegliamo l’autoreclusione): è infatti salvaguardata, come abbiamo appena visto, la possibilità di svolgere attività motoria e attività sportiva.
La misura restrittiva della libertà di movimento che vale su tutto il territorio nazionale e quindi anche nelle regioni “gialle” è appunto il coprifuoco, dalle 22 alle 5. In tale fascia oraria i movimenti e gli spostamenti fuori dalla propria abitazione “sono consentiti solo da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Segue una “forte” raccomandazione a non spostarsi mai, neanche nelle altre ore del giorno, se non per lavoro, salute, ecc. Raccomandazione che ovviamente sul piano giuridico vale sotto zero e che è ridicolo aver inserito in un Dpcm, sebbene sia significativa della attitudine “pedagogico-moralistica” della classe di governo.
Nelle zone gialle, al di fuori dell’orario del coprifuoco, e quindi dalle 5 fino alle 22, ci si può quindi spostare liberamente.
Nelle “zone arancione” la limitazione si fa più stringente: riguarda innanzitutto gli spostamenti in entrata e in uscita dalla regione (articolo 2, punto 4 a) che ancora una volta devono essere “motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Le “regioni arancione” si possono però attraversare per viaggiare da una regione gialla a un’altra regione gialla.
In secondo luogo (punto b) non ci si può spostare “con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Prima di arrivare all’altra questione cruciale, che come avete già capito riguarda il concetto di “situazioni di necessità”, è il caso di leggere bene quest’ultimo punto per attenuare quantomeno il peso di una “regola” che ci obbligherebbe a restare nel nostro comune, se siamo in zona arancione, come accadeva nel vecchio confino di polizia,tanto per intenderci.
In primo luogo sono vietati gli spostamenti che avvengono con mezzi di trasporto: non è vietato andare a piedi da un comune ad un altro!
In secondo luogo, ci si può spostare “per svolgere attività o usufruire di servizi” che non sono disponibili nel nostro comune. È bene considerare questo passaggio perché può allargare i nostri spazi di libertà, nel pieno rispetto dello stesso Dpcm. (foto 8)

Infine, arriviamo alle terribili “zone rosse”. Qui oltre alle restrizioni precedenti sono vietati anche gli spostamenti “all’interno dei medesimi territori”, salvo, anche qui, per quelli “motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. La formula “all’interno dei medesimi territori” non è altro che un modo ipocrita per dire che non si può uscire da casa e soprattutto è un modo per limitare la libertà personale, fingendo di colpire solo la libertà di movimento (il che peraltro è comunque grave).

Vale la pena di sottolineare ancora una volta che la motivazione di questi divieti e di questa sospensione di diritti e libertà costituzionali starebbe solo nell’evitare “assembramenti”, ma il carattere ferocemente repressivo delle misure consiste nel fatto che esse intendono colpire l’intenzione e presuppongono che ci si sposti e si esca da casa per andare ad assembrarsi! Si tratta cioè di una guerra preventiva ad assembramenti puramente teorici. Se esco da casa, sono considerato per il solo fatto di uscire da casa uno che va ad “assembrarsi”. È come se mi impedissero di uscire, perché potrei commettere qualche reato; è come se un domani fossimo tutti considerati potenziali delinquenti, fino a prova contraria (che poi è il “teorema Davigo”, che sembra aver ispirato la normativa emergenziale) e quindi meritevoli di arresti domiciliari o di confino nel comune di residenza.
Il punto debole di tutte queste regole restrittive, che si tratti di coprifuoco, divieto di movimenti fra regioni, divieto di spostamento al di fuori del comune o addirittura al di fuori della propria abitazione, sta nel consentire gli spostamenti motivati da “situazioni di necessità”. Chi decide quali sono le “situazioni di necessità”? Una formula così generica, certamente espone all’arbitrio dell’agente di turno, ma noi dobbiamo provare a rovesciare la cosa: una formula così generica ci consente pure di allargare i nostri spazi di libertà. Né l’agente né eventualmente il giudice possono decidere per me che cosa a me è necessario e che cosa non lo è. Lo stesso concetto di salute, nel suo senso più pieno, una volta affermato dalla stessa Oms, consiste non già nell’evitare semplicemente le malattie, e anzi le sole malattie contagiose, e anzi un’unica malattia contagiosa, ma si esprime in uno stato dinamico e permanente di benessere fisico, psichico, sociale, spirituale.
Sia chiaro: non sto affatto invitando, o istigando, nessuno a utilizzare strumentalmente quanto affermato per cercare di giustificare in modo puntiglioso e capriccioso qualsiasi spostamento. Sto invece sostenendo che non occorre, ai sensi del Dpcm stesso, rinunciare per un tempo che, nonostante la scadenza a un mese del Dpcm è in realtà indeterminato, in quanto i Dpcm si succedono regolarmente l’uno all’altro e nulla garantisce il miglioramento della situazione, non occorre rinunciare a quelle attività e relazioni che sono veramente essenziali al nostro benessere, e quindi “necessari”. Se il concetto di “situazioni di necessità” si riducesse alla spesa per alimenti, ossia alla mera esigenza di nutrirsi, saremmo già stati assimilati alle bestie. Anzi, saremmo stati degradati a un rango ancora inferiore: il mio gatto spesso chiede le coccole, l’affetto, prima ancora che il cibo.
Siamo obbligati a sottoporci a test sierologici, tamponi, vaccini?
Ecco un altro punto di fondamentale importanza e regolarmente dimenticato o mistificato. Nel lungo e quasi sterminato, e per questo pauroso, elenco di possibili restrizioni che è contenuto nell’articolo 1 della Legge 35, che il decreto legge 7 ottobre 2020 ha ulteriormente esteso (si arrivava già alla lettera n nel decreto di marzo, è stato aggiunto un punto h bis nella legge 35 e poi addirittura un punto hh bis nel decreto 7 ottobre…) e che comprende ogni sorta di limitazioni (circolazione delle persone, divieto di allontanamento o ingresso da territori comunali, provinciali o regionali, chiusura di strade, di parchi, di giardini pubblici, sospensione di eventi e manifestazioni “di qualsiasi natura”, chiusura di cinema, teatri, sale da gioco, sospensione di cerimonie religiose e civili, di congressi, di “ogni tipo di evento sociale”, di eventi e competizioni sportive, di attività ludiche e ricreative, ecc. ecc.) proprio i trattamenti sanitari obbligatori non ci sono. In una normativa di assai dubbia costituzionalità, è certo che resta incostituzionale, pure alla luce di tale normativa emergenziale, imporre ai cittadini qualsivoglia trattamento sanitario, compresi test sierologici, tamponi e vaccini. L’articolo 32 della Costituzione e la riserva di legge che prevede restano insormontabili. Se quindi non si intende sottoporsi a un tampone – perché non si ha alcun sintomo, perché non si sono avuti contatti stretti con malati, ecc. – si ha il pieno diritto di opporsi e si ha sempre facoltà, in base non solo alla Costituzione, ma alle convenzioni internazionali, di esercitare il proprio diritto al consenso informato. Questa “resistenza” da sola già basterebbe a dare un fiero colpo a tutta la “costruzione” che si basa fondamentalmente sulla “caccia agli asintomatici”.
Per ora mi fermo qui, ma è un “work in progress”.
Per la sopravvivenza legale e felice, per la vita piena, per la vera salute.